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	<title>Senza categoria &#8211; DM Avvocati</title>
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		<title>SPUNTI SULLE FIDEIUSSIONI</title>
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		<dc:creator><![CDATA[agliomoretto-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 08:54:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE N. 41994/2021 DEL 30.12.2021 &#160; 1) COSA E&#8217; UNA FIDEIUSSIONE BANCARIA La fideiussione è quel contratto di garanzia che 9 volte su 10 un imprenditore e/o i suoi soci e/o i familiari hanno firmato...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2>ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE N. 41994/2021 DEL 30.12.2021</h2>
<h3></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h4>1) COSA E&#8217; UNA FIDEIUSSIONE BANCARIA</h4>
<p>La fideiussione è quel contratto di garanzia che 9 volte su 10 un imprenditore e/o i suoi soci e/o i familiari hanno firmato per consentire all’impresa di accedere al credito bancario (mutuo, apertura di credito, anticipo sbf etc).</p>
<p>La fideiussione serve principalmente a tutelare la banca nel caso di inadempimento da parte dell’impresa.</p>
<p>In tal caso, infatti, la banca può, a determinate condizioni, rivalersi sui fideiussori i quali rispondono con il proprio patrimonio.</p>
<h4>2) VIZI DELLE FIDEIUSSIONI DA TENERE A MENTE</h4>
<p>Alcune fideiussioni firmate negli ultimi 15 / 20 anni sono state costruite sulla base di uno schema sanzionato dall’autorità garante della concorrenza e dalla banca d’Italia.</p>
<p>In particolare, sono state ritenute contrarie alla normativa antitrust alcune clausole contenute nello “schema” sanzionato ed utilizzato da vari istituti bancari.</p>
<p>Su questa materia si sono pronunciati già molti giudici e recentemente (fine dicembre 2021) si è espressa la Corte di Cassazione (a Sezioni Unite) precisando che le clausole in questione possono essere dichiarate nulle a determinate condizioni.</p>
<h4>3) EFFETTI CONSEGUENTI LA NULLITA’ DI ALCUNE CLAUSOLE</h4>
<p>Secondo quanto precisato dalla Cassazione, la fideiussione scritta secondo lo schema incriminato resta valida ma possono essere dichiarate nulle le clausole sanzionate.</p>
<p>Tra queste clausole una è molto importante perché deroga all’art. 1957 c.c..</p>
<p>L’art. 1957 c.c. prevede che la banca debba attivarsi prontamente (entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale) nei confronti del debitore principale e debba poi proseguire diligentemente le proprie istanze finalizzate al recupero del credito.</p>
<p>Alcune banche non hanno sempre rispettato il termine di 6 mesi, pensando, in alcuni casi, di potersi avvalere della deroga oggi messa in discussione.</p>
<h4>4) COSA FARE PER COGLIERE LE OPPORTUNITA&#8217; ATTUALI?</h4>
<p>Nel caso in cui nella fideiussione firmata ci siano le 3 clausole indicate rivolgetevi al vostro legale di fiducia per chiedere quale strategia seguire al fine di giungere ad una auspicata definizione con la banca.</p>
<p>Non dimentichiamoci che la banca e/o la società a cui sono stati ceduti i crediti solitamente è disposta a dialogare per trovare un accordo che possa mediare tra i reciproci diritti ed interessi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Avvertenze:</strong></p>
<p><em>Quanto sopra è stato redatto appositamente in forma semplificata senza troppi riferimenti normativi e/o giurisprudenziali per consentire una fruibilità anche ai non addetti ai lavori.</em></p>
<p><em>Nel caso in cui si volesse materiale e/o ulteriori informazioni potrete chiederlo a mezzo mail a info@dmalex.it inserendo nell’oggetto della mail “richiesta informazioni su fideiussione”.</em></p>
<p><em>Le informazioni ed i contributi pubblicati nel presente documento hanno carattere generale e non sono in alcun modo assimilabili ad una consulenza professionale tecnica, legale.</em></p>
<p><em>Si ricorda che per una consulenza specifica è sempre consigliabile rivolgersi a professionisti qualificati i quali dovranno esaminare il vostro caso specifico.</em></p>
<p><em>Pertanto, gli autori del presente documento non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni diretti e/o indiretti derivanti dall’utilizzo delle informazioni ivi contenute.</em></p>
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		<title>La fideiussione: tra prassi bancaria e vizi contrattuali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[agliomoretto-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 06:57:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La fideiussione è il contratto di garanzia mediante il quale il fideiussore garantisce personalmente (e quindi con i propri beni) un’obbligazione altrui nei confronti del creditore. Solitamente la fideiussione viene richiesta dalla banca nel prestare denaro a privati, imprese e società per incrementare i soggetti...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="p1">La fideiussione è il contratto di garanzia mediante il quale il fideiussore garantisce personalmente (e quindi con i propri beni) un’obbligazione altrui nei confronti del creditore. Solitamente la fideiussione viene richiesta dalla banca nel prestare denaro a privati, imprese e società per incrementare i soggetti obbligati (o meglio le garanzie) nel caso in cui il debitore principale non adempia (si pensi alle fideiussioni richieste a latere di un contratto di mutuo).</p>
<p class="p1">Negli ultimi anni i testi delle fideiussioni cd. omnibus predisposti da banche e istituti di credito sono stati oggetto di un accurato esame da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e della Banca centrale d’Italia (provv. n. 55/2005).</p>
<p class="p1">Lo studio dei testi predisposti dai principali istituti di credito ha consentito di individuare uno schema tipico che alcune banche hanno d’intesa continuato a riproporre in modo sostanzialmente uniforme (cd. schema ABI).</p>
<p class="p1">Alcune banche hanno infatti proposto in passato e potrebbero continuare a proporre ai fideiussori un testo contrattuale contenente clausole standardizzate particolarmente vantaggiose per la banca e oltremodo gravose per i fideiussori, clausole che risulterebbero oggetto di un accordo a monte tra vari istituti. Così facendo gli istituti facenti parte dell’accordo a monte violano la normativa Antitrust, che vieta agli operatori economici l’attuazione di intese restrittive della concorrenza idonee a falsare il libero mercato (art. 2, comma 2, lett. a], l. n. 287/1990).</p>
<p class="p1">Sostanzialmente, al fideiussore risulterebbe preclusa la sottoscrizione di un contratto di fideiussione meno gravoso, in qua<span class="s1">nto molti istituti di credito applicherebbe lo stesso schema. </span></p>
<p class="p1">Un’accurata analisi giuridica del testo contrattuale di fideiussione, unitamente a una ricostruzione tecnico-contabile del rapporto tra banca e debitore principale, potrebbe consentire al debitore di opporsi vittoriosamente alle richieste avanzate dalla banca in virtù del titolo fideiussorio e, conseguentemente, di paralizzare e/o annullare le pretese economiche in caso di vittoria nel giudizio e/o accordo transattivo.</p>
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